In Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo sulla
promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili: fotovoltaico
obbligatorio su nuovi edifici e ristrutturazioni importanti
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 28 marzo 2011 il decreto legislativo n. 28, in attuazione della direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Il Decreto legislativo comporta una modifica profonda dell’attuale disciplina in materia di rinnovabili.
Per quanto riguarda il fotovoltaico, il decreto prevede una ridefinizione dei criteri e degli incentivi a decorrere dal 1° giugno 2011:
- Validità dell’attuale “Terzo Conto energia” (D.M. 6 agosto 2010) ai soli impianti che entrano in esercizio entro il 31 maggio 2011
- Emanazione di un “Quarto Conto energia” entro il 30 aprile 2011, per
l’incentivazione della produzione di energia elettrica da
impianti fotovoltaici che entrino in esercizio dopo il 31 maggio 2011
- Introduzione della nuova “Procedura abilitativa semplificata” per installare impianti alimentati da fonti rinnovabili in sostituzione della Dia/Scia
- Riduzione dei termini di conclusione del “procedimento unico”, che passa da 180 a 90 giorni (termine massimo)
In materia di certificazione energetica degli edifici le modifiche riguardano la compravendita e locazione di immobili. In particolare viene introdotta una norma che prevede l’obbligo di consegnare il certificato energetico degli edifici al momento del rogito.
Per quanto riguarda i progetti di edifici di nuova
costruzione e di ristrutturazioni rilevanti diventa obbligatorio
l'utilizzo di fonti rinnovabili per i consumi di calore, di
elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di cui all'allegato 3 del
decreto stesso. L'inosservanza dell'obbligo comporta il diniego del
rilascio del titolo edilizio. I progetti che assicurano una copertura
dei consumi di calore, di elettricità e raffrescamento
in misura superiore di almeno il 30 per cento rispetto ai valori minimi
obbligatori, beneficiano , in sede di rilascio del titolo edilizio, di
un bonus volumetrico del 5 per cento. In particolare al punto 3
dell’allegato 3 del decreto in oggetto si stabilisce che :
3. Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a
ristrutturazioni rilevanti, la potenza elettrica degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente
installati sopra o all’interno dell’edificio o nelle
relative pertinenze, misurata in kW, è calcolata secondo la
seguente formula:
P = 1/K x S
Dove S è la superficie in
pianta dell’edificio al livello del terreno, misurata in mq., e K
è un coefficiente (mq/kW) che assume i seguenti valori:
a) K = 80, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
b) K = 65, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è
presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
c) K = 50, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2017.
Per scaricare il decreto legislativo sulla promozione dell’uso
dell’energia da fonti rinnovabili pubblicato in Gazzetta
Ufficiale cliccare su questo link:
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-28&task=dettaglio&numgu=71&redaz=011G0067&tm
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