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Nuova legge regionale della Lombardia sull'amianto: in arrivo incentivi e sanzioni

E’ stata pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 31  la Legge regionale n. 14 del 31 luglio 2012 con la quale la Lombardia ha apportato numerose modifiche e integrazioni alla  legge n. 17 del 29 settembre 2003 recante norme per il risanamento dell’ambiente, bonifica e smaltimento dell’amianto.
Due sono le novità che vogliamo in particolare segnalare:

A) la promozione della sostituzione delle coperture in eternit con coperture dotate di pannelli fotovoltaici
B) la quantificazione di sanzioni per chi non comunica la presenza di amianto negli edifici, luoghi e mezzi di proprietà

A) All'articolo 1 comma 2 viene aggiunto :
'2 bis. La Regione favorisce la rimozione dell'amianto e la sostituzione di manufatti contenenti amianto con materiali e sistemi ecologici. In particolare promuove, in collaborazione con le province, la sostituzione delle coperture in eternit o contenenti amianto con coperture dotate di pannelli solari fotovoltaici.

B) L' Articolo 6 della legge del 2003 prevedeva già i seguenti obblighi per i proprietari :

Al fine di conseguire il censimento completo dell' amianto presente sul territorio regionale ai sensi dell'art. 12 della legge 257/1992, i soggetti pubblici e i privati proprietari sono tenuti :
a) per edifici, impianti o luoghi nei quali vi è presenza di amianto o di materiali contenenti amianto, a comunicare tale presenza all' ASL competente per territorio, qualora non già effettuato;
b) per mezzi di trasporto nei quali vi è presenza di amianto o di materiali contenenti amianto, a comunicare alla ASL competente per territorio ed alla amministrazione provinciale tale presenza;

Nella nuova legge vengono ora inserite le sanzioni:
Art. 8 bis (Sanzioni e controlli)
1. La mancata comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, comporta, a carico dei soggetti proprietari pubblici e privati inadempienti, l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 1.500,00.
2. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, detta criteri per l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, sulla base dei quantitativi presenti e della loro pericolosità, tenuto conto anche dello stato di conservazione del materiale.
3. Il comune, verificata attraverso la ASL competente la presenza di amianto non censito, ingiunge al proprietario di provvedere alla stima dello stato di conservazione dell'amianto o del materiale contenente amianto secondo un apposito protocollo della direzione regionale competente. Il proprietario, entro trenta giorni dalla notifica dell'ingiunzione, trasmette la stima dello stato di conservazione al comune e all'ASL competente per territorio. In caso di inadempimento, l'ASL competente provvede ad effettuare la stima, rivalendosi sul proprietario per le spese sostenute.

Qui potete scaricare la precedente legge n. 17 del 29 settembre 2003

Qui potete vedere l'intera legge n. 14 del 31 luglio 2012 



Regione Lombardia - Marchio 


 

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