E’ stata pubblicata sul Bollettino ufficiale della
regione Lombardia n. 31 la Legge regionale n. 14 del 31 luglio
2012 con la quale la Lombardia ha apportato numerose modifiche e
integrazioni alla legge n. 17 del 29 settembre 2003 recante norme
per il risanamento dell’ambiente, bonifica e smaltimento
dell’amianto.
Due sono le novità che vogliamo in particolare segnalare:
A) la promozione della sostituzione delle coperture in eternit con coperture dotate di pannelli fotovoltaici
B) la quantificazione di sanzioni per chi non comunica la presenza di amianto negli edifici, luoghi e mezzi di proprietà
A) All'articolo 1 comma 2 viene aggiunto :
'2 bis. La Regione
favorisce la rimozione dell'amianto e la sostituzione di manufatti
contenenti amianto con materiali e sistemi ecologici. In particolare
promuove, in collaborazione con le province, la sostituzione delle
coperture in eternit o contenenti amianto con coperture dotate di
pannelli solari fotovoltaici.
B) L' Articolo 6 della legge del 2003 prevedeva già i seguenti obblighi per i proprietari :
Al fine di conseguire il censimento completo dell' amianto presente sul
territorio regionale ai sensi dell'art. 12 della legge 257/1992, i
soggetti pubblici e i privati proprietari sono tenuti :
a) per edifici, impianti o luoghi nei quali vi è presenza di
amianto o di materiali contenenti amianto, a comunicare tale presenza
all' ASL competente per territorio, qualora non già effettuato;
b) per mezzi di trasporto nei quali vi è presenza di amianto o
di materiali contenenti amianto, a comunicare alla ASL competente per
territorio ed alla amministrazione provinciale tale presenza;
Nella nuova legge vengono ora inserite le sanzioni:
Art. 8 bis (Sanzioni e controlli)
1. La mancata
comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, comporta, a carico dei
soggetti proprietari pubblici e privati inadempienti, l'applicazione di
una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 1.500,00.
2. La Giunta regionale,
con apposita deliberazione, detta criteri per l'applicazione delle
sanzioni di cui al comma 1, sulla base dei quantitativi presenti e
della loro pericolosità, tenuto conto anche dello stato di
conservazione del materiale.
3. Il comune, verificata
attraverso la ASL competente la presenza di amianto non censito,
ingiunge al proprietario di provvedere alla stima dello stato di
conservazione dell'amianto o del materiale contenente amianto secondo
un apposito protocollo della direzione regionale competente. Il
proprietario, entro trenta giorni dalla notifica dell'ingiunzione,
trasmette la stima dello stato di conservazione al comune e all'ASL
competente per territorio. In caso di inadempimento, l'ASL competente
provvede ad effettuare la stima, rivalendosi sul proprietario per le
spese sostenute.
Qui potete scaricare la precedente legge n. 17 del 29 settembre 2003
Qui potete vedere l'intera legge n. 14 del 31 luglio 2012