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 News

La valutazione del rischio amianto e le sanzioni in caso di mancata comunicazione

La legge regionale della Lombardia sull'amianto n. 14 del 31 luglio 2012 ha introdotto delle sanzioni amministrative, variabili in base ai quantitativi presenti ed alla loro pericolosità, comminate ai proprietari di immobili per la mancata comunicazione della presenza di amianto. Per evitare tali sanzioni, i proprietari erano tenuti a comunicarlo all' ASL competente per territorio entro il 31 gennaio 2013, qualora non già effettuato precedentemente.

La nostra società effettua su tutto il territorio italiano un servizio di valutazione del rischio amianto.

Il servizio prevede:

  • impiego di tecnico specializzato per rilievo dati in loco, munito di adeguati indumenti di protezione individuale
  • esecuzione di ispezioni visive atte a determinare l’eventuale presenza ed il relativo stato di conservazione dei materiali contenenti amianto
  • prelievo di campioni massivi su manufatti sospetti contenere amianto e determinazione dell’eventuale presenza per tipologia
  • eventuali monitoraggi dell’aria con relativa analisi in MOCF (Microscopia Ottica in Contrasto di Fase)
  • realizzazione di servizio fotografico
  • individuazione dei punti di prelievo e riproduzione grafica della distribuzione dei manufatti contenenti amianto su planimetrie
  • tabulazione dei risultati e quantificazione approssimativa degli eventuali MCA presenti
  • valutazione delle azioni correttive da intraprendere in termini di priorità, metodologie e tempistiche
  • redazione di documento finale unico contenente tutti i dati e risultati della predetta indagine (applicazione metodo VERSAR per materiali di tipo friabile e metodo ID – INDICE DEGRADO per materiali di tipo compatto)
  • compilazione ed invio modulo NA/1 alle ASL di competenza

Le analisi sono effettuate da Laboratorio specializzato accreditato

Estratto della legge regionale n. 14

Art. 8 bis (Sanzioni e controlli)

  1. La mancata comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, comporta, a carico dei soggetti proprietari pubblici e privati inadempienti, l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 1.500,00.
  2. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, detta criteri per l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, sulla base dei quantitativi presenti e della loro pericolosità, tenuto conto anche dello stato di conservazione del materiale.
  3. Il comune, verificata attraverso la ASL competente la presenza di amianto non censito, ingiunge al proprietario di provvedere alla stima dello stato di conservazione dell'amianto o del materiale contenente amianto secondo un apposito protocollo della direzione regionale competente. Il proprietario, entro trenta giorni dalla notifica dell'ingiunzione, trasmette la stima dello stato di conservazione al comune e all'ASL competente per territorio. In caso di inadempimento, l'ASL competente provvede ad effettuare la stima, rivalendosi sul proprietario per le spese sostenute.
Cartello Attenzione Amianto
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