Il Parlamento europeo ha pubblicato questa risoluzione sull'amianto che contiene una serie di raccomandazioni rivolte agli Stati membri dell'Unione. Ha votato, a larga maggioranza, con 675 voti a favore, 2 contrari e 23 astensioni, a favore di una strategia comune per la rimozione sicura di tutto l’amianto in Europa e per ridurre in maniera drastica il limite di esposizione. Dall’attuale tetto di 100mila fibre per metro quadrato si passerebbe a 1000. Ora spetta alla Commissione legiferare in linea con la decisione del Parlamento e presentare la European strategy for the removal of all asbestos (Esraa) che dovrà determinare un quadro giuridico per una valutazione “in consultazione con i portatori di interessi, comprese le parti sociali, di tutto l'amianto presente negli edifici e nelle infrastrutture degli stati membri e stimi i costi della sua rimozione sicura in ogni stato”. La nuova strategia è molto articolata e prevede, tra l'altro, anche che gli Stati membri istituiscano piani nazionali per la rimozione dell'amianto, che includano “calendari chiari e realistici”, e registri digitali nazionali accessibili al pubblico. Ma anche che si ponga maggiormente l'accento sulla necessità di includere tutte le professioni a rischio, compresi i lavoratori nelle ristrutturazioni e nelle demolizioni, gli addetti alla gestione dei rifiuti, i minatori e i vigili del fuoco. I piani nazionali, poi, dovranno prevedere la formazione dei lavoratori, uniforme tra tutti gli Stati, e una diagnosi dell'amianto certificata da parte dei datori di lavoro prima di qualsiasi attività all'interno di “edifici, navi, aeromobili o su attrezzature o prodotti”. Tutte queste indicazioni si rendono particolarmente necessarie oggi che “il previsto aumento delle opere edili associato all'ondata di ristrutturazioni sarà accompagnato da una maggiore esposizione professionale e ambientale alle fibre di amianto”.
Riportiamo alcuni stralci, in particolare quelli relativi alla Strategia europea per la rimozione dell'amianto (ESRAA) e ad a indicazioni di carattere tecnico.
Il Parlamento europeo:
- sottolinea che la rimozione sicura dell'amianto è un esempio della necessità di applicare il principio della salute in tutte le politiche indicato all'articolo 168, paragrafo 1, TFUE, poiché è direttamente collegato alle seguenti iniziative politiche recenti e future dell'Unione: il nuovo quadro dell'Unione in materia di salute e sicurezza, il Green Deal con l'ondata di ristrutturazioni, il programma Next Generation EU e il quadro finanziario pluriennale, il piano europeo di lotta contro il cancro, la strategia dell'UE in materia di rifiuti e il pacchetto sull'economia circolare; sottolinea che nell'ambito del trattamento dei rifiuti di amianto si dovrebbe applicare integralmente il principio di precauzione; invita la Commissione a proporre una corrispondente revisione della pertinente legislazione dell'Unione in materia di rifiuti;
- sottolinea che la rimozione sicura dell'amianto è un compito difficile e urgente e ribadisce la sua richiesta di un approccio globale e integrato che colleghi diversi ambiti strategici; sottolinea che le condizioni di lavoro sicure dovrebbero essere la priorità principale;
- invita la Commissione a presentare una strategia europea per la rimozione dell'amianto: European Strategy for the Removal of All Asbestos (ESRAA), che comprenda i seguenti elementi:
- un quadro europeo per le strategie nazionali di rimozione sicura di tutto l'amianto negli Stati membri che dovrebbe includere una proposta legislativa volta a introdurre norme minime in materia di registri nazionali accessibili al pubblico per l'amianto;
- una proposta di aggiornamento della direttiva 2009/148/CE al fine di rafforzare le misure dell'Unione volte a proteggere i lavoratori dalla minaccia dell'amianto e prevenire una nuova ondata di vittime dell'amianto nell'ambito dell'ondata di ristrutturazione;
- una proposta legislativa riguardante:
- il riconoscimento delle malattie professionali, comprese tutte le malattie conosciute legate all'amianto, incluse norme minime per le procedure di riconoscimento; e
- norme minime per l'indennizzo delle vittime di malattie professionali legate all'amianto;
- una proposta di aggiornamento della direttiva 2010/31/UE volta a introdurre una verifica obbligatoria dell'amianto e l'obbligo della successiva rimozione dell'amianto e di altre sostanze pericolose prima dell'inizio di qualsiasi lavoro di ristrutturazione, al fine di proteggere la salute dei lavoratori edili;
- una proposta legislativa che tenga conto delle normative nazionali vigenti e di una valutazione d'impatto sui modelli più efficienti riguardo alla verifica obbligatoria della presenza di amianto negli edifici, consistente in una diagnosi della presenza di amianto sulle superfici da parte di un'entità professionale con adeguate qualifiche e autorizzazioni, prima della vendita o della locazione e all'istituzione di certificati in materia di amianto per gli edifici costruiti prima del 2005 o prima dell'anno dell'introduzione a livello nazionale di un equivalente divieto dell'amianto, a seconda di quale delle due date sia anteriore;
- un quadro europeo per le strategie nazionali di rimozione sicura di tutto l'amianto negli Stati membri che dovrebbe includere una proposta legislativa volta a introdurre norme minime in materia di registri nazionali accessibili al pubblico per l'amianto;
......
35. sottolinea la necessità che le prescrizioni tecniche minime aggiornate contengano disposizioni volte a mantenere il passo con gli sviluppi tecnologici; sottolinea che occorre esplorare ulteriormente il richiesto utilizzo di robot e di altre tecnologie avanzate, anche attraverso la ricerca e uno scambio più sistematico delle migliori pratiche tra gli Stati membri, al fine di sviluppare costantemente nuove norme di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori; osserva che la microscopia ottica non è la tecnologia disponibile più recente per contare le fibre di amianto nell'aria respirabile e che la microscopia elettronica a trasmissione analitica (Analytical Transmission Electron Microscopy (ATEM)) è più sensibile e consente di distinguere e contare le fibre di amianto; chiede che per il conteggio delle fibre siano utilizzati, ove possibile, la tecnologia ATEM o metodi altrettanto avanzati
...
39. osserva che l'attuale norma minima dell'Unione per quanto concerne il valore limite di esposizione professionale relativo all'amianto è di 100 000 fibre per metro3 (0,1 fibre/cm3) e che la maggior parte degli Stati membri applica l'attuale norma minima; sottolinea che alcuni Stati membri applicano valori limite di esposizione professionale molto più bassi per proteggere la salute dei lavoratori, ad esempio i Paesi Bassi, dove tale valore è di 2 000 fibre/m3 (0,002);
40. sottolinea che eminenti ricercatori medici della Commissione internazionale per la salute occupazionale sono giunti alla conclusione che i limiti di esposizione non proteggono adeguatamente contro il cancro e hanno proposto un valore limite professionale di 1 000 fibre/m3 (0,001 fibre/cm3); accoglie con favore l'impegno della Commissione a presentare nel 2022 una proposta giuridica per ridurre ulteriormente l'esposizione dei lavoratori all'amianto e invita la Commissione, in via prioritaria, ad aggiornare i limiti di esposizione, che dovrebbero essere fissati a 0,001 fibre/cm3 (1 000 fibre/m3), tenendo conto delle raccomandazioni delle diverse parti interessate e previa consultazione del comitato consultivo in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro; sottolinea la necessità di prevedere un periodo di transizione adeguato per l'applicazione della nuova metodologia e dei nuovi valori limite di esposizione;
...
54. invita la Commissione a presentare una proposta legislativa che tenga conto delle normative nazionali vigenti e di una valutazione d'impatto sui modelli più efficienti riguardo alla verifica obbligatoria della presenza di amianto negli edifici, consistente in diagnosi della presenza di amianto sulle superfici da parte di un'entità professionale con adeguate qualifiche e autorizzazioni, prima della vendita o della locazione e all'istituzione di certificati in materia di amianto per gli edifici costruiti prima del 2005 o prima dell'anno dell'introduzione a livello nazionale di un equivalente divieto dell'amianto, a seconda di quale delle due date sia anteriore;
Per il testo integrale si rimanda al presente link : https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0427_IT.html